Risale al 2017 l’entrata in vigore della legge n. 24/2017, meglio nota come Legge Gelli-Bianco, intervenuta sulla disciplina della responsabilità medica.
La richiamata legge ha, tra l’altro, abrogato l’art. 3 della Legge Balduzzi e al contempo ha introdotto nel codice penale l’articolo 590 sexies, in virtù del quale la punibilità del medico è esclusa, a prescindere dalla sussistenza di colpa grave o lieve, se:
- La morte o le lesioni personali subite dal paziente si sono verificate a causa dell’imperizia del medico;
- Il medico ha rispettato le raccomandazioni previste da linee guida debitamente pubblicate o buone pratiche;
- Le linee guida seguite dal medico sono adeguate alla specificità del caso concreto.
Dall’entrata in vigore della Legge Gelli-Bianco (01 aprile 2017) molte sono state le pronunce giunte all’attenzione della Corte di Cassazione che hanno affrontato le tematiche maggiormente cruciali.
Facciamo il punto della situazione.
- Le “famose” linee guida: in caso di morte o lesioni colpose del paziente, il medico è penalmente responsabile se il danno è stato provocato:
- per colpa anche lieve, in caso di negligenza o imprudenza;
- per colpa anche lieve, in caso di imperizia se mancano raccomandazioni o buone pratiche;
- per colpa anche lieve, in caso di imperizia nell’individuare le raccomandazioni o buone pratiche in virtù delle quali il medico avrebbe dovuto agire;
- per colpa grave, quando a causa della propria imperizia il medico, pur avendo osservato le raccomandazioni/buone pratiche, non abbia valutato i rischi o le difficoltà del caso.
[Cass. Sez. Un. 8770 del 22.02.2018]
- Il giudizio dell’alto grado di probabilità logica: risale al marzo 2019 la pronuncia con cui la Suprema Corte ha affermato che per accertare la responsabilità medica non basta guardare alla statistica: occorre, piuttosto, un giudizio di alta probabilità logica, che si sviluppa in una duplice valutazione: deduttiva, basata sulle generalizzazioni scientifiche (regole di esperienza, leggi scientifiche universali o statistiche), e induttiva, cercando di capire se l’evento di sarebbe verificato comunque anche nel caso in cui il medico avesse agito come avrebbe dovuto.
[Cass. 11674 del 18.03.2019]
- L’errore diagnostico: incorre nella penale responsabilità il medico che ha inquadrato male i sintomi, non ha effettuato un’attenta valutazione del quadro clinico, non ha eseguito tutti i controlli necessari. È il caso del medico che ha errato nel riconoscere i sintomi di una malattia tumorale, intervenendo tardivamente: anche se il paziente, affetto da cancro terminale, sarebbe ugualmente deceduto, il medico ha errato nel non intervenire e nel cercare di rallentare gli sviluppi della malattia
[Cass. 23252 del 28.05.2019]
- Le leggi scientifiche: nello svolgimento della propria professione il medico deve attenersi alle cd. leggi scientifiche, le quali per la Corte di Cassazione sono tali solo se dotate di quattro fondamentali caratteristiche: 1. Generalità; 2. Controllabilità; 3. Grado di conferma; 4. Accettazione da parte della comunità scientifica internazionale. Il Giudice, ad ogni modo, potrà ritenere tali anche le regole non riconosciute in maniera unanime, purché siano generalmente condivise.
[Cass. 26568 del 17.06.2019]
Avv. Linda Ara
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