Il nuovo art 570 bis c.p. per genitori non coniugati

Lo studio Legale Madonna illustra nel dettaglio il nuovo reato di omesso versamento dell’assegno di mantenimento per genitori non coniugati.

L’art. 570 bis c.p., introdotto con il d.lgs. 21/2018, sanziona con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a 1.032,00 euro l’ex coniuge che si sottrae all’obbligo di pagare quanto pattuito in sede di separazione o divorzio nell’interesse dell’altro coniuge o dei figli.

La nuova norma, quindi, nell’intento di ampliare le tutele rispetto alla previgente normativa, punisce l’ex coniuge che si sottrae all’obbligo di versare quanto stabilito dal Giudice o quanto pattuito tra le parti in sede di separazione o divorzio e non più soltanto “chi fa mancare i mezzi di sussistenza”, come previsto nella precedente normativa.

Interpretazione della precedente e dell’attuale normativa

Secondo il vecchio testo infatti era penalmente responsabile solamente chi faceva mancare ai figli l’essenziale per soddisfare i propri bisogni primari, ma non anche chi, a mero titolo esemplificativo, versava un importo inferiore rispetto a quanto stabilito dal Tribunale, ancorché sufficiente a fornire l’essenziale per vivere.

Ora, invece, ogni inosservanza acquista rilevanza penale.

Secondo un’interpretazione letterale della norma, la stessa, però, sembra trovare applicazione solo nei confronti dei coniugi e non anche verso genitori non coniugati in matrimonio.

Le normative precedenti per l’omissione di versamento di genitori non coniugati

In passato, il legislatore rimandava la tutela dei figli nati da genitori non coniugati ad una serie di richiami normativi.

L’art. 4, co. 2, l. 54/2006 estendeva ai figli di genitori non coniugati le disposizioni della medesima legge, compresa la punibilità del genitore in caso di violazione degli obblighi di natura economica, prevista dall’art. 3 l. 54/2006 (“Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento”), rinviando poi all’art. 12 sexies l. 898/1970 (“Disposizioni in materia di divorzio”) il quale, a sua volta, richiama l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 570 c.p. in caso di inosservanza di corresponsione del mantenimento da parte del genitore divorziato.

L’abrogazione, ad opera del d.lgs. n. 21/2018 degli art. 12 sexies 898/1970 e 3 l. 54/2006, trasponendone il contenuto nell’art. 570 bis c.p., ha determinato notevoli ripercussioni circa l’applicabilità della citata norma ai figli nati da genitori non coniugati.

Dal Tribunale di Treviso a quello di Genova: genitori non coniugati molto diversi

In senso negativo si è espresso il Tribunale di Treviso: con la sentenza n. 554 del 08.05.2018, ha escluso la penale responsabilità dell’imputato, posto che la fattispecie, indicando espressamente il “coniuge”, non è configurabile nei confronti di genitori non sposati.

Secondo il Tribunale di Treviso  la condotta del genitore non coniugato che non corrisponde l’assegno di mantenimento in favore del figlio minore nato fuori dal matrimonio, così facendogli mancare i mezzi di sussistenza, integra esclusivamente il reato di cui all’art. 570, co. 2, n. 2, c.p.

Con la sentenza del 30.05.2018, il Tribunale di Genova giunge ad una conclusione diametralmente opposta, sostenendo l’applicabilità della disciplina di cui all’art. 570 bis c.p. anche a tutela del figlio nato da genitori non coniugati.

E, ciò, in virtù del combinato disposto tra l’art. 570 bis c.p. e l’art. 4, co. 2, l. 54/2006 (che, si ribadisce, equipara i figli nati da genitori non coniugati con i figli nati in costanza di matrimonio), non abrogato dal decreto legislativo n. 21/2018.

I genitori non coniugati “dimenticati” dal Tribunale di Nocera Inferiore

Altra giurisprudenza di merito, invece, ha sentito la necessità di rivolgersi alla Consulta, formulando questioni di legittimità costituzionale. In particolare, il Tribunale di Nocera Inferiore, con ordinanza del 26.04.2018, nel sottolineare che l’art. 570 bis c.p., non contiene alcun riferimento alla disciplina dei rapporti dei figli nati da genitori non coniugati.

Il Tribunale di Nocera Inferiore determina una irragionevole ed ingiustificata diversità di trattamento nell’ambito dei rapporti tra genitori e figli nati all’interno di un matrimonio o da genitori non coniugati, e ciò in palese contrasto con il principio di eguaglianza formale e sostanziale consacrato nell’art. 3 Cost.

Aspettando la Corte Costituzionale, incertezze normative tra singole Corti d’appello

La Corte d’Appello di Trento, invece, con ordinanza del 21.09.2018, censura non già l’art. 570 bis c.p. bensì l’art. 7 d.lgs. 21/2018 per violazione degli art. 25 e 77 Cost. (ossia per eccesso di delega che, in materia penale, si traduce in violazione del principio della riserva di legge).

Alla luce dell’incertezza normativa descritta, non resta che attendere l’intervento della Corte Costituzionale al fine di dirimere la questione. Nel frattempo, è lasciata alle singole Corti di merito la scelta circa l’interpretazione e l’applicazione in concreto della norma.

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