Crisi da sovraindebitamento: è possibile liberarsene?

Se vi state chiedendo se è possibile liberarsi del proprio debito pagandone sola una minima parte per poi estinguerlo definitivamente, la risposta è si.  

Grazie infatti alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento disciplinata dalla legge 27 gennaio 2012, n. 13, il debitore ottiene il beneficio dell’esdebitazione.

Avvocato Madonna Crisi da sovraindebitamento

Cosa si intende per sovraindebitamento?

Un debitore è sovraindebitato quando versa in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, riscontrando difficoltà nell’adempimento dello stesse, ovvero non riuscendo ad adempierle in modo regolare.

A chi è rivolta la procedura per risolvere il sovraindebitamento?

La procedura per risolvere il sovraindebitamento è rivolta a tutti coloro che non sono assoggettati né assoggettabili alle procedure concorsuali vigenti, ovvero: 

  • ai consumatori, 
  • ai soci illimitatamente responsabili,
  • ai professionisti o altri lavoratori autonomi, 
  • agli imprenditori commerciali non fallibili, 
  • agli enti privati non commerciali come le associazioni, 
  • agli imprenditori agricoli, 
  • alle start up innovative, 
  • ai membri della stessa famiglia se conviventi ed accomunati dalla medesima origine del sovraindebitamento.

Questi soggetti possono accedere alla procedura in ogni caso?

No, i sovraindebitati accedono alla procedura soltanto se meritevoli, ovvero a condizione che lo stato di sovraindebitamento non sia stato da loro stessi provocato con colpa grave, malafede o frode.

Che cosa è l’Organo di Composizione della Crisi?

Particolarità della procedura per liberarsi dal sovraindebitamento è data dalla necessaria presenza dell’Organo di Composizione della Crisi (OCC), un ente terzo, imparziale e indipendente, a cui il debitore si può rivolgere per far fronte alla propria esposizione debitoria.

L’OCC può coincidere con un ente pubblico, un organismo di conciliazione presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, un ordine professionale degli avvocati,dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai, purché iscritti in un registro ad hoc.

L’Organo di Composizione della Crisi, in via generale, supporta il debitore assumendo ogni iniziativa funzionale al procedimento, riceve le domande di avvio del procedimento, valuta i presupposti normativi, nomina il Gestore della crisi, valuta la completezza e l’attendibilità della documentazione del debitore, svolgendo differenti funzioni a seconda della procedura in essere.

In cosa consiste la figura del Gestore della crisi?

Il gestore della crisi, nominato dall’OCC è la persona fisica che, individualmente o collegialmente, gestisce i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore, avendo come principale compito quello di esaminare la documentazione prodotta ed assistere il debitore nella ristrutturazione dei debiti.

Il Gestore della crisi infatti segue il debitore fin dalla predisposizione della proposta, per poi verificarne la veridicità dei dati e dei documenti, nonché attestare la fattibilità giuridica del piano e compiere altri compiti, tra i quali anche incombenti pubblicitari etc.

Per una consulenza in tema di sovraindebitamento, i nostri professionisti sono a tua disposizione.

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